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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 177.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
177.016.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.177-bis.
(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2021 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.