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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 168.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
168.03.

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2:

   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

    2) all'articolo 4:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

   b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

   d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

    3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

    4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».