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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 165.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
165.7.

  Al comma 2 sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento,.

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

   5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: mille posti e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021;

   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

   12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
  12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 754,094 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 479,95 milioni.