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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 161.46. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
161.46.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».