Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:
Art. 155-bis.
(Istituzione ZES in territorio alpino e appenninico)
1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.