Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:
Art. 154-bis.
(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni di cui all'Allegato «B» del decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.