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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 154.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
154.011.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi a favore dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori terrestri e marittimi.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da effettuarsi entro la data del 31 marzo 2021 sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.