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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 148.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
148.01.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni finanziarie per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1o gennaio 2021.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.»;

   b) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, nelle more dell'individuazione di modalità applicative della lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, dal 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un volume annuo di risorse pari a 15 milioni di euro e alla provincia autonoma di Bolzano un volume annuo di risorse pari a 10 milioni di euro.».

  3. Per i proventi di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dal presente articolo, nonché per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale di cui alla lettera f) del medesimo articolo, relativi agli anni antecedenti il 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un importo forfetario pari a 320 milioni di euro ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2021, in due quote annuali pari rispettivamente a 160 e 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.