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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 143.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
143.028.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nominato un commissario straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.
  4. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.
  5. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e attivazione della struttura commissariale è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.