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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 143.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
143.018.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli articoli 243-bis e 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 1° gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 243-bis.
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

   1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'interno.
   3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
   4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione della delibera di adozione del piano.
   5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

   a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

   b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

   c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

   7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
   7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
   7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche a carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
   7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
   8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

   a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

   b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

   c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

   d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

   e) è tenuto ad effettuare:

    I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

     i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

     i residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

    II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

    III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

   f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

   g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

   13. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

   a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

    3) al servizio di trasporto pubblico locale;

    4) al servizio di illuminazione pubblica;

    5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

   d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

   9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma r dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater.
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa)

   1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'interno.
   2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.
   3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di dieci giorni dall'adozione.
   5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.
   6. Il decreto del Ministro dell'interno di diniego di approvazione del piano di riequilibrio può essere impugnato innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che decidono in unico grado nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Ai fini della proposizione del ricorso si applica l'articolo 123 del decreto legislativo n. 174 del 2016. Il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'interno è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale del decreto ministeriale impugnato ed è notificato, nella forma della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno nonché, ai fini conoscitivi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
   7. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario, anche sulla base dei dati preconsuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
   8. La Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del mancato rispetto delle misure di risanamento individuate nel piano di riequilibrio comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei ad attuare le specifiche misure previste nel piano approvato ovvero ogni misura necessaria ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8. La Sezione regionale di controllo nell'esercizio dei predetti compiti di monitoraggio, adotta apposita pronuncia. L'accertato inadempimento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti alle prescrizioni contenute nella pronuncia cui consegua anche l'inadempimento al programmato ripiano percentuale annuale del disavanzo di amministrazione integra il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8.
   9. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
   10. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».