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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
14.014.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi all'investimento da parte degli Enti e delle altre forme di previdenza complementare nelle PMI con stabile organizzazione in Italia)

  1. Per gli anni dal 2021 al 2025, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento degli investimenti in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI. Il credito d'imposta complessivo, in caso di investimenti in obbligazioni e in titoli di debito di durata fino a cinque anni, è riconosciuto nella misura dell'8 per cento per ogni anno intero di durata del titolo. Le eventuali frazioni di anno non sono considerate nella determinazione del credito d'imposta complessivo.
  2. Il credito di imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non oltre il terzo e non può essere richiesta a rimborso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione di cui al comma 2, per la successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il medesimo provvedimento regola anche le modalità di restituzione dell'intera agevolazione nel caso di cui al comma 5. La cessione del credito di cui ai commi precedenti non pregiudica i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. La decadenza del beneficio fiscale, ai sensi del comma 5, non comporta alcuna conseguenza in capo ai cessionari.
  4. Per PMI si intendono le società residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con stabile organizzazione in Italia, i cui prodotti finanziari non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 euro; e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 euro.
  5. L'investimento in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito ai sensi del comma 1 deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Nel caso di obbligazioni e di titoli di debito di durata fino a cinque anni l'investimento agevolabile deve essere mantenuto fino alla scadenza del titolo. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta, in capo agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari, la decadenza dal beneficio e l'obbligo di riversare all'erario l'intero importo del credito compensato o ceduto a terzi, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di 60 giorni dalla data della cessione anticipata.
  6. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti in termini di tipologia di attività finanziarie ed emittente, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono investire in PMI entro il limite complessivo del 2 per cento del totale attivo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello di effettuazione dell'investimento. Gli investimenti in una stessa PMI e nei soggetti appartenenti al medesimo gruppo non possono eccedere l'importo complessivo di 10.000.000 euro.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche agli investimenti effettuati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari per il tramite di OICR alternativi italiani o UE, di fondi europei per il venture capital (EuVECA), di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e di società di investimento semplice (SIS), come definiti dall'articolo 1 del TUF, che investono almeno il 70 per cento del totale attivo in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI di cui al comma 4.
  8. Non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi precedenti gli investimenti, effettuati direttamente o indirettamente, dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari in società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i principi e i criteri relativi all'istituzione, alle norme di funzionamento e di finanziamento di un osservatorio, anche attraverso la definizione di una convenzione quadro di collaborazione con Università o centri di ricerca, dedicato all'analisi, allo studio e alla pubblicazione di una relazione annuale concernente le attività di investimento effettuate dagli Enti e dalle altre forme pensionistiche complementari in PMI come definite dal comma 4. La prima relazione successiva all'entrata in vigore della presente disposizione è pubblicata entro il 1° giugno 2022. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente comma, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.