stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 130.089. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
130.089.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art- 130-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di province e città metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

  1. Per far fronte alle necessità connesse alla realizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati nell'ambito del capitolo di spesa n. 7574 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti di cui all'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province e le città metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2, possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 1, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, 19 marzo 2020, e 29 maggio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.