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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 130.033. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
130.033.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente comma e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.