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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
126.20.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.