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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
126.03.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1° luglio 2021, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 1° gennaio 2022 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.