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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 123.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
123.012.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:

   «4-sexies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   i) Divisione competente per la vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici ispettivi territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza».

   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;

   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   e) al comma 14 le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima di 72 unità»; le parole: «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le parole: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 123.07.