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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
120.07.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al comma 7 si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente disposizione non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.