Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e del rafforzamento dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2021, di euro 50 milioni per l'anno 2022 e di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.