stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
113.01.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Conservazione dei fondi destinati al potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 426, è aggiunto il seguente:

   «426-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 426, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.