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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 109.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
109.04.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Incentivazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, dal comma 100 al comma 118, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della citata legge n. 124 del 2017, anche fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, nonché per favorire l'adeguamento tecnologico degli impianti, ovvero la loro riconversione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per incentivare l'offerta integrata di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale, nonché per la nomina di una Commissione consultiva, presieduta dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, composta da non più di 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministro dello sviluppo economico, 2 indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1 indicato tra i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore della distribuzione dei prodotti energetici, 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei consumatori e 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.
  2. Ai fini dell'adeguamento degli impianti della rete di distribuzione carburanti ai criteri di accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'accessibilità della Rete Carburanti» presso il Ministero dello sviluppo economico con un importo iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la concessione di contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'adeguamento degli impianti giudicati compatibili, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai criteri di accessibilità e per il finanziamento di programmi di formazione del personale addetto nei punti vendita e distribuzione dei carburanti, finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità nell'erogazione dei servizi.
  3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 102, le parole: «in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

   b) al comma 112, alinea, dopo le parole: «sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   c) al comma 112, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

   d) al comma 113, alinea, dopo le parole: «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   e) al comma 113, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

  5. All'onere derivante dal comma 2, stabilito in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 209.