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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 101.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
101.16.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.