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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
100.028.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

   a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

   b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

  2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del comma 1;

   b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del comma 2.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  4. Le imprese interessate di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.