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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 90.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
90.8. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro ad eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili , con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali i dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.