Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Incremento di produzione di Cannabis per uso medico e continuità terapeutica)
1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni;
2021: –4.300.000.