Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari,»;
b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;
c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».