Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente;
Art. 60-bis.
(Fondo per il reddito di libertà)
1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.