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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
5.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)

  1. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
  2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.
  4. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,9 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.