Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 209 è incrementato di 14,7 milioni per l'anno 2021 e 6,2 milioni per l'anno 2022 ed è ridotto di 14 milioni per l'anno 2023, di 19,5 milioni per l'anno 2024 e 20,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026