stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
35.09. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in «PIR PMI»)

  1. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 1 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
  4. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 1 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
  6. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 1 non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 e del comma 8 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
  8. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232,», le parole: «l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite con le seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 42,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.