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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
26.043. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffìnazione)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 1 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.