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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 210.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
210.014. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori-FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo del comma 496 le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle parole: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati»;

   b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle parole: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati».