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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.086. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
21.086.
approvato

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.
  2. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a chiunque non rispetti le modalità dì tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2021.