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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 207.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
207.019.
approvato

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni che si occupano della promozione della libertà femminile e di genere e della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere;

   b) siano costituite da almeno cinque anni e siano in grado di documentare, ai fini di cui al comma 5, le attività svolte in maniera non saltuaria negli ultimi tre anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.