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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 200.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
200.04.
approvato

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.