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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 177.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
177.016. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a euro 10.500.
  2. Il rimborso di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
  4. Il rimborso di cui al comma 1 non è riconosciuto nei seguenti casi:

   a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

   b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;

   c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

  5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 6, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
  6. Per la finalità del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1.
  7. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 8.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021.