Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente
Art. 166-bis.
(Fondo per la riforma della polizia locale)
1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.