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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 166.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
166.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)

  1. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –
   2022: –
   2023: – 5.078.561