stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 165.76. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
165.76. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per gestire, coordinare e vigilare sul sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»;

    2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;

    2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»;

   h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.

  12-ter. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
  12-quater. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.