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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 154.056. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
154.056. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.