Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
Art. 142-bis.
(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi delle Olimpiadi 2026)
1. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.