Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)
1. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.