Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)
1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 9 milioni di euro per l'anno 2021.