Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)
1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.