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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
89.022. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2021.