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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.035. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
80.035.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)

  1. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
  2. Il piano di cui al comma 1 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui al presente articolo, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di seguito denominato Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  3. Al fine di garantire una efficace attuazione del piano di cui al comma 1 sul territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli di scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate determinato ai sensi del comma 10 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
  4. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché a infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e ad essere assunti con le modalità di cui al comma 6. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione secondo quanto previsto dal comma 6. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica rivolta ad agenzie di somministrazione, iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273 e successive modificazioni, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e alla assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.
  5. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 4, previa verifica circa il possesso dei requisiti indicati ai commi 4 e 5 e nella richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4, selezionano ed assumono con contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari così assunti svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le agenzie individuate in applicazione del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione individuate ai sensi del comma 4, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari.
  7. In ogni caso i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
  8. Qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti ai sensi dei commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere per il personale medico alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
  9. La prestazione di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui al presente articolo verrà effettuata presso le strutture individuate dal Commissario, sentite le regioni e le province autonome. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 saranno organizzati da parte dell'Istituto superiore di sanità appositi corsi in modalità FAD, riconosciuti anche ai fini ECM, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  10. Ai fini della determinazione del rimborso forfettario delle spese agli specializzandi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome provvedono, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 11.
  11. Per l'attuazione dei commi 8 e 10 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100.000.000 euro e di 10.000.000 euro, per un totale di 110.000.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2021 per un importo di 110.000.000 euro. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle A) e B). L'erogazione delle risorse di cui alla tabella B) avverrà con decreto direttoriale del Ministero della salute subordinatamente all'accertata necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000,00 euro per i contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100,00 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione per la selezione dei professionisti sanitari che parteciperanno alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100,00 euro e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Agli oneri complessivi derivanti dal presente articolo pari a 644.284.100,00 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 207.
  12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo di cui all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è complessivamente incrementato nell'anno 2021 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 35 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle C) e D).
  15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, e tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentito, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.

I Relatori