Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)
1. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell'infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.
2. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023