Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN)
1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
2. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022