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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
71.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore)

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), 7, paragrafo 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

  3. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ogni anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.