All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al secondo periodo, le parole “e a sette giorni per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021”»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 45,5 milioni di euro per l'anno 2021.