Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «“di euro 500”» sono sostituite dalle seguenti: «“di euro 550”».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023